Processionaria del pino e bruco americano OBBLIGO DI INTERVENTO (D.M. 30 ottobre 2007 art. 1 Ordinanza del Sindaco n. 7 del 2018 ancora in vigore)
Pubblicata il 23/02/2023
Processionaria del pino e bruco americano OBBLIGO DI INTERVENTO
(D.M. 30 ottobre 2007 art. 1 Ordinanza del Sindaco n. 7 del 2018 ancora in vigore)
Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano).
Si ricorda alla cittadinanza che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali ed è ritenuto indispensabile provvedere al contenimento della proliferazione di questi insetti, con interventi di lotta obbligatoria al parassita per le piante infettate e dislocate sul territorio comunale, sia pubbliche che private.
In ogni caso tutti i proprietari/possessori/detentori di vegetazione arborea risultante infestata dal parassita, devono intervenire con l’asportazione ed immediata distruzione delle tele, dei nidi e dei parassiti presenti, nelle prime ore del mattino o comunque nelle ore più fredde della giornata, con mezzi idonei, possibilmente entro il 28 di febbraio;
È fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con il sistema del "porta a porta" o nei bidoni per la raccolta del rifiuto umido, nonché portare i rami presso il Centro Comunale di Raccolta;
Le spese per i rimedi contro la processionaria del pino sono a totale carico dei proprietari interessati;
Si riassumono di seguito le indicazioni dettate dall’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto e dal dell’U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Igiene Urbana e Ambiente, ora U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”:
In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione determinata ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.15 del 26.01.2010, pari a €516,00. Ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.L 267/2000, sempre in caso di inottemperanza, questo ente potrà provvedere coattivamente all'esecuzione di quanto imposto, con successivo addebito delle spese sostenute.
(D.M. 30 ottobre 2007 art. 1 Ordinanza del Sindaco n. 7 del 2018 ancora in vigore)
Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano).
Si ricorda alla cittadinanza che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali ed è ritenuto indispensabile provvedere al contenimento della proliferazione di questi insetti, con interventi di lotta obbligatoria al parassita per le piante infettate e dislocate sul territorio comunale, sia pubbliche che private.
In ogni caso tutti i proprietari/possessori/detentori di vegetazione arborea risultante infestata dal parassita, devono intervenire con l’asportazione ed immediata distruzione delle tele, dei nidi e dei parassiti presenti, nelle prime ore del mattino o comunque nelle ore più fredde della giornata, con mezzi idonei, possibilmente entro il 28 di febbraio;
È fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con il sistema del "porta a porta" o nei bidoni per la raccolta del rifiuto umido, nonché portare i rami presso il Centro Comunale di Raccolta;
Le spese per i rimedi contro la processionaria del pino sono a totale carico dei proprietari interessati;
Si riassumono di seguito le indicazioni dettate dall’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto e dal dell’U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Igiene Urbana e Ambiente, ora U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”:
- lotta meccanica, con asportazione dei nidi e immediata distruzione con il fuoco;
- lotta endoterapica, con iniezione al tronco di un fitofarmaco mortale per gli insetti che viene portato alle estremità della pianta attraverso la linfa e successivamente ingerito dalle larve; da eseguirsi, secondo le condizioni meteorologiche, nel periodo dicembre-febbraio di ogni anno;
In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione determinata ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.15 del 26.01.2010, pari a €516,00. Ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.L 267/2000, sempre in caso di inottemperanza, questo ente potrà provvedere coattivamente all'esecuzione di quanto imposto, con successivo addebito delle spese sostenute.
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