INFORMATIVA IMU 2020 - SCADENZE E ALIQUOTE

Pubblicata il 04/06/2020

Il 16 giugno e il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento dell’acconto e del saldo IMU con possibilità di assolvere l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2020.
Anche per l’anno 2020 il Comune invierà ai contribuenti, tramite il servizio postale, i modelli di pagamento F24 pre-compilati direttamente presso le proprie abitazioni.
In ogni caso, il contribuente è tenuto a controllare la documentazione inviata riportante gli immobili posseduti e presenti nella banca dati comunale, eventualmente segnalando all’Ufficio Tributi dati difformi dalla situazione effettiva: la correttezza e la completezza dei dati è affidata alla cura e alla responsabilità del contribuente/possessore e comunque l’invio dei modelli di pagamento F24 non pregiudica l’attività accertativa del Comune.

Si comunica che la TASI - tributo sui servizi indivisibili – è stata abolita dal 01/01/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), e unificata all'imposta municipale sugli immobili IMU.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- ALIQUOTA 5,3 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze*);
- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi,
con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” la cui aliquota è 1,0 per mille);
- ALIQUOTA 8,6 per mille (tutti gli altri immobili e aree edificabili);
* L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze € 200,00
* Terreni agricoli esenti
* Possibilità di riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzino come abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti:
- Che il comodante possieda una sola abitazione  in  Italia  e  risieda  anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
- Il beneficio si  applica  anche  nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile  concesso  in  comodato, possieda nello stesso comune un  altro  immobile  adibito  a  propria abitazione  principale,   ad  eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Il comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate;
- Il  beneficio si  estende,  in  caso  di  morte  del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE ED ESENZIONI
Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
a) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei sociassegnatari;
c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
e) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

COME CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando i seguenti moltiplicatori alla rendita catastale rivalutata del 5%:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e nelle categorie catastali A10;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

VERSAMENTO
Il versamento deve essere eseguito utilizzando esclusivamente il modello F24, presso gli sportelli di banca, uffici postali o qualunque agente della riscossione, utilizzando il codice Comune D496 (che identifica il Comune di FARA VICENTINO) e i codici tributo di seguito riportati:
3912 Abitazione principale e pertinenze (solo se si tratta di A/1 – A/8 – A/9)
3916 Aree edificabili
3918 Altri fabbricati
3925 Immobili ad uso produttivo classati nella categoria catastale D – quota Stato
3930 Immobili ad uso produttivo classati nella categoria catastale D – quota Comune
 

Allegati

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Allegato Locandina Imu 2020.pdf 238.43 KB

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