Trasparenza rifiuti
3.1.y) Modalita' e termini per la presentazione delle richieste
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.Avvisi e informazioni
Regolamento Comunale TARI
- Articolo 28 -
DICHIARAZIONE
- Articolo 28 -
DICHIARAZIONE
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all’articolo 3 e determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;2. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune allo sportello fisico o online, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
- il servizio postale,
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net
- posta elettronica certificata (PEO) all’indirizzo tributi@comune.faravicentino.vi.it.
Nei casi di trasmissione delle dichiarazioni previste dai precedenti punti, fa fede la data di invio. Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 0445375012.
4. L’ufficio TARI deve dare riscontro all’utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
8. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
9. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
10. Il Comune di Fara Vicentino potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l’applicazione del tributo, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emessi dagli uffici preposti. In questo caso, il Comune di Fara Vicentino comunicherà al soggetto interessato l’avvenuta variazione.
11. Gli avvisi di accertamento, disciplinati dal presente regolamento, quando divengono definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
12. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
13. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Allegati
Descrizione | Nome | |
---|---|---|
Nessun elemento estratto | ||